Il documento di Tiriolo inizia con un preambolo nel quale i consoli del 186 (Q. Marcius e Sp. Postumius)[1] evidenziano con precisione la procedura seguita. Essi, dopo aver concluso la repressione dei seguaci di Bacco[2], si sono resi conto che bisognava regolamentare per il futuro l’esercizio del culto e alle none di ottobre del 186 a.C. hanno consultato il senato (consoluerunt)[3]. Immediatamente dopo, essi fanno presente che i senatori hanno loro consigliato (censuere) che bisognasse promulgare un editto (exdeicendum[4]) con queste disposizioni (lett. ita) a quelli che nell’ambito dei Baccanali (de Bacchanalibus) avessero fatto accordi tra di loro (quei foideratei esent).
Con l’uso del gerundivo (exdeicendum) i consoli sottolineano che i senatori non hanno loro dato un semplice consiglio ma lo hanno sollecitato come qualcosa di estremamente urgente e necessario per il bene dello Stato. Con ciò essi vogliono pure far sapere che la procedura seguita e il contenuto di questo loro editto non sono una loro personale iniziativa ma essi si limitano a eseguire esattamente l’autorevole parere del senato.
L’avverbio ita è parola chiave: esso ci dice chiaramente che il documento è l’editto dei consoli in cui essi fanno proprie le norme che i senatori hanno consigliato e le rendono esecutive. Senza dubbio i consoli hanno seguito la procedura che si usava in tali casi.
[1] Da notare che sono i loro nomi che spiccano all’inizio del documento.
[2] Vedi: Livio, XXXIX, 8-18.
[3] Consulo, -is è il verbo tecnico dei magistrati che chiedono un parere al senato (Ernout-Meillet, p. 139).
[4] Ernout-Meillet, p. 172: «Edico : Proclamer un édict ».